EDIFICI ANTE '67
State per acquistare o vendere un immobile ante 67 ? Accertarne la conformità non è cosa così semplice e automatica come si potrebbe pensare.
Innanzitutto precisiamo che l’indicazione “ante 67” spesso citata nei rogiti notarili o in taluni documenti catastali, non costituisce per nulla una “certificazione di regolarità edilizia”.
Vero che solo dal 1967, con la legge Ponte 765/1967 è stata istituita l’obbligatorietà delle licenze edilizie, ma la legge fondamentale dell’urbanistica in Italia risale al 1942 (legge 1150/1942).
Per cui l’automatica “presunzione di regolarità edilizia” vale solo per gli immobili costruiti (o le trasformazioni effettuate) ante 1942. Nella pratica significa che tali immobili non hanno bisogno di dimostrare la loro regolarità edilizia tramite l’esibizione di licenze, concessioni o permessi.
E fra il 1942 e il 1967 … il limbo…
L’interpretazione giuridica prevalente in questi casi è la seguente:
Per i comuni non ancora dotati di strumento urbanistico (previsto già dal 1942), e sino al 1967, il permesso era comunque necessario (e quindi costituisce abuso il non averlo ottenuto) per le opere realizzate entro i centri abitati. Le costruzioni realizzate in aperta campagna, hanno quindi potuto godere del regime di “edificazione libera” sino al 1967.
E ora la domanda sorge spontanea: come si definisce o si classifica un centro abitato ? anche in questo caso, non essendoci nulla di chiaro e definito, bisogna rifarsi a interpretazioni giuridiche. L’orientamento giuridico prevalente pare dare a “centro abitato” la definizione più ampia di “agglomerato di case”, anche inframezzato da lotti inedificati. Semplificando potremmo dire che si intendono quindi i nuclei storici esistenti, e le immediate periferie (sino alle più prossime edificazioni isolate).
Dopo il 1967, per qualsiasi tipo di opera edilizia, ed in qualsiasi contesto, divenne necessario ottenere i necessari permessi. Opere eseguite in assenza di tali autorizzazioni sono pertanto da considerarsi abusive. Nel qual caso : in bocca al lupo ….
E non dimentichiamoci inoltre che in talune zone (ad esempio quasi tutta la brianza), fu introdotto, proprio in quegli anni, il vincolo paesistico-ambientale. Di conseguenza, oltre alla verifica di conformità edilizia, bisognerà verificare anche la regolarità sotto il profilo paesaggistico, o provvedere ad ottenere l’opportuno “certificato di regolarità paesaggistica” in sanatoria.
Per valutare in che situazione si trovano gli immobili di vostro interesse, e per informarvi su possibilità, modalità e costi per la loro regolarizzazione, non esitate a contattarmi.